Derecho administrativo general
Il principio del mérito nel diritto delle amministrazioni romane. Riflessioni storico-comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici
El principio del mérito en el derecho de las administraciones romanas. Reflexiones histórico-comparatísticas sobre las carreras en las oficinas públicas
The principle of Merit in the Law of Roman Administration. Historical-Comparative Reflections about Careers in Public Office
Il principio del mérito nel diritto delle amministrazioni romane. Riflessioni storico-comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici
Revista Digital de Derecho Administrativo, no. 16, pp. 279-295, 2016
Universidad Externado de Colombia
Received: 25 June 2016
Revised document received: 02 September 2016
Accepted: 15 September 2016
Riassunto: Il contributo mette a confronto il diritto delle amministrazioni romane, in particolare quello tardoimperiale basato sulle costituzioni degli imperatori, con il diritto costituzionale-amministrativo italiano (ivi incluse le più recenti novità normative) in tema di accesso e avanzamento nei pubblici uffici. Si osserva come nei due diritti considerati si delinea il principio meritocratico e si riflette, alla luce dell'esperienza romana, su come si possa giungere ad una sua concreta, condivisibile attuazione.
Parole chiave: Meritocrazia, Cursus honorum, ambitio, Spoils System, promozione.
Resumen: El artículo hace una comparación entre el derecho de las administraciones romanas, en particular el del Imperio tardío que se basa en las constituciones de los emperadores, y el derecho constitucional-administrativo italiano (incluso las leyes más recientes) en materia de acceso y ascenso en la administración pública. Se observa que en ambos derechos se perfila un principio meritocrático, y además se plantea una reflexión a la luz de la experiencia romana sobre cómo es posible llegar a la concreta y compartida realización de este principio.
Palabras clave: Meritocracia, Cursus honorum, ambitio, Spoils System, Promociones.
Abstract: The article makes a comparison between the laws of the Roman authorities, particularly those of the late empire based on the constitutions of the emperors, and constitutional and Italian administrative law (including the most recent legislation) on the issue of access and promotion in public administration. In the article it is observed how in both laws the principle of meritocracy emerges, and proposals are made, in the light of the Roman experience, on how such a principle, which we can all agree with, can be concretely implemented.
Keywords: Meritocracy, Cursus honorum, Realm, Spoils System, Promotions.
1. Premesa
Nella dottrina pubblicistica italiana il principio del merito, per il quale nelle amministrazioni pubbliche devono accedere e avanzare nelle carriere i soggetti migliori (in genere secondo predeterminati criteri di valutazione) ha destato ultimamente un notevole interesse dal momento che la sua osservanza molto potrebbe giovare ad un più efficiente funzionamento della pubblica amministrazione e dunque al rilancio economico-produttivo del nostra società. In Italia, come pure in Colombia1, tale principio è considerato di livello costituzionale, più però per il profilo dell'accesso negli uffici pubblici che non per quello della progressione nelle carriere, dato che lo stesso è di solito associato all'obbligatorio ricorso alla procedura del concorso (salvo eccezioni previste Dalla legge) per l'ingresso nel pubblico impiego2. Fors'anche per tale motivo negli studi storico-comparatisticinon è stata considerata l'esperienza romana, per la quale non conserviamo in effetti traccia di tale sistema di reclutamento per le figure grosso modo corrispondenti ai pubblici impiegati, funzionari e dirigenti3; gli inizi di tale principio in Europa sono stati dunque collocati assai più tardi, nel Settecento francese, quando unhumusculturale favorevole era stato adeguatamente preparato da Voltaire e dagli enciclopedisti4.
Se tuttavia scolleghiamo il principio in esame dalle norme sul concorso pubblico, ignoto - come detto - ai Romani, e lo consideriamo più in generale come criterio orientatore (seppure non teorizzato dai giuristi) immanente ne-lle regole di selezione per l'accesso e l'avanzamento nelle cariche pubbliche, l'esperienza romana ha, a mio giudizio, molto da offrire alla riflessione attuale financo come possibile modello di riferimento5; anche in tale esperienza per altro, come negli ordinamenti attuali, si rinviene con molta chiarezza una continua tensione tra il sistema del merito e il sistema del patronato politico, che oggigiorno nelle sue estreme applicazioni ha assunto le forme giuridiche dellospoils systemdi origine anglosassone6, oggetto di ripetute critiche da parte della Corte costituzionale italiana in particolare a causa della contrarietà ai principi di imparzialità e di buon andamento che regolano l'azione della pubblica amministrazione7. Si prospetta dunque di notevole utilità una ricostruzione storico-dogmatica di tale aspetto fondamentale dell'esperienza amministrativa romana, secondo le linee programmatiche da tempo tracciate da Antonio Fernández De Buján8, e nuovamente puo essere messa in discussione la convinzione che il diritto amministrativo, segnatamente i principi ad esso riconducibili, trovi la sua origine solamente nel XIX secolo9.
Devo dire che, per quanto riguarda i meccanismi di promozione di chi già operi come dipendente pubblico all'interno della pubblica amministrazione, forti stimoli ad approfondire l'argomento da una prospettiva romanistica mi sono derivati Dalla seguente recentissima testimonianza sull'attuale situazione italiana di Lorenzo Ileva:
Chi vive nella P.A. [scil.Pubblica Amministrazione], quando prova a chiedere ai funzionari più anziani quale sia stato l'ordinamento migliore del personale che abbia mai vissuto, avrà una risposta unica e certa: quello delle carriere di cui al T.U. d.P.R. n. 3 del 1957 succ. mod. [scil. successive modificazioni], in quanto era in grado di far progredire il personalein modo ordinato, attraverso un percorso certo fin dall'ingresso in ufficio, in modo costante e scandito da momenti di valutazione,senza alimentare troppi attriti tra i colleghi sul posto di lavoro10 (corsivo mio).
È il rimpianto di un quadro normativo di riferimento non più esistente, nel quale l'impiegato o il funzionario pubblico potleva trovare certezza circa i tempi di progressione della carriera legati al merito periodicamente valutato.
2. Cariche pubbliche elettive
Nell'esperienza giuridica romana la scelta organizzativa di progressioni ordinate, segnate da una considerazione per l'esperienza gestionale pubblica acquisita nel corso degli anni di vita, è già chiaramente visibile nell'età repubblicana nella quale rappresenta un punto di svolta la notalex Villia annalis(un plebiscito del 180 a.C.), essa forniva una disciplina presumibilmente organica delcursus honorum11,raccordando l'età del candidato che si presentava ai comizi elettorali popolari con le diverse cariche magistratuali (in particolare questura, pretura, consolato), e tale età aumentava parallelamente all'importanza delle funzioni e delle responsabilità collegate a ciascuna magistratura12. Anche in ambito municipale, dove perdura più a lungo la legittimazione popolare delle principali cariche pubbliche13, la carriera dei magistrati cittadini deve svilupparsi secondo un preciso ordine, segnato Dallaidoneitas,cioè dalle capacità dimostrate anche nell'espletamento deglihonoresinferiori, e da una certa etá indicativa di una presumibile capacità di discernimiento14. Più in generale si puo considerare il merito (e la selezione di tipo meritocratico delle più alte cariche pubbliche) uno dei valori fondanti del sistema costituzionale repubblicano, esaltato altresì nella riflessione filosofico-politica ciceroniana15.
3. Cariche pubbliche non elettive
Il termine di paragone forse più significativo per le nostre riflessioni è rappresentato tuttavia dagliofficialesinquadrati nell'amministrazione civile o militare tardo-imperiale (epoca da Diocleziano a Giustiniano)16, cioè, usando un termine riassuntivo, nella"militia"riorganizzata, come è noto, a partire dagli imperatori Diocleziano e Costantino17secondo il modello gerarchico militare18. Rispetto a tale figura disponiamo in effetti di numerose testimonianze giuridiche, in particolare costituzioni imperiali, che riflettono scelte tutto sommato costanti circa i criteri valutativi per l'ingresso negliofficiapubblici e soprattutto per la progressione di carriera all'interno degli stessi. Al di là delle norme di dettaglio è invero ricomponibile un quadro piuttosto omogeneo, grazie anche ad una terminologia abbastanza uniforme che ricorre nelle dette costituzioni.
Innanzitutto va osservato che gli imperatori avversano gli ingressi e le promozioni ottenuti con l'ambitioe ilsuffragium,cioè mediante manovre surrettizie e il patrocinio illecito19di un mediatore(suffragator),prevedendo sanzioni giuridiche di diverso tipo, sia di carattere privatistico sia di carattere pubblicistico20. La visione politica degli imperatori circa la selezione degli alti funzionari civili e militari è chiaramente percepibile e ben riassunta nell'editto programmatico pronunciato da Giuliano aLutetia Parisiorum(Parigi) nel 360 d.C., prima di diventare Augusto, in presenza delle truppe galliche in rivolta:
Amm. Marc.,Res gestae20.5.7: "Utautem rerum integer ordo servetur, praemiaque virorum fortium maneant incorrupta, nec honores ambitio praeripiat clandestina, id sub reverenda consilii vestri facie statuo, ut neque civilis quisquam iudex, nec militiae rector, alio quodam praeter meritasuffragante, ad potiorem veniat gradum, non sine detrimento pudoris, eo qui pro quolibet petere temptaverit discessuro"["Perché poi l'ordine sia rispettato pienamente ed i premi riservati ai valorosi rimangano intatti, né gli onori siano strappati con intrighi segreti, stabilisco alla presenza della vostra venerabile assemblea che né un funzionario civile, né un comandante militare possano assurgere ad un grado ellevato per altri motivi che non siano i meriti personali. E chiunque tenterà di chiedere favori per un altro qualsiasi, se ne dovrà andare svergognato", trad. di A. Selem, p. 419]2221.
Dunque sono imeritaindividuali, e non l'ambitio clandestina,che saranno determinanti per le nomine imperiali dei più alti funzionari civili e militari. E imeritasono continuamente richiamati nelle costituzioni imperiali come requisito per l'avanzamento nelle carriere pubbliche, requisito che deve abbinarsi ad altri due non sempre agevolmente distinguibili: 1) lo svolgimento effettivo del lavoro(labor)nelle funzioni di livello inferiore22, 2) il decorso del tempo previsto(statuta tempora23), nell'esercizio delle dette funzioni24. Possiamo dunque dire che la progressione di carriera, sul piano del "dover essere", richiede di regola il concorso di tre elementi fondamentali: ilmeritum,illabor,glistatuta tempora25.
E ciò valleva dal grado più basso (quello, per esempio, deitirones)fino ai gradi più alti: nelle costituzioni che si occupano dei passaggi di carriera si trovano i criteri dellalaborum adsiduitas(continuità dell'effettivo servizio), dellastipendiorum prolixitas(durata della retribuzione, cioé del servizio in un certo ruolo), deimerita26. Per quanto riguarda lamilitia armata,l'esercito vero e proprio da distinguersi rispetto allamilitia palatina(la guardia del palazzo imperiale), non lascia dubbi la lettura di una versione in lingua greca di un editto dell'imperatore Anastasio che è databile nei primi anni del suo regno e che fu fatto pubblicare a Perge (Pamphilia) dalMagisterMilitum Praesentalis, anche qui si ricordano i tradizionali parametri normativi che scandIvano le progressioni di carriera all'interno dei diversi quadri dell'esercito: ἀξία (il merito), καταπόνεσις/κάματος (la fatica), στρατίας χρόνος (l'anzianità di servizio), oppsti all'ἀνβιτίων (ambitio), cioè la ricerca di illeciti favori e raccomandazioni che l’imperatore considerava(ambitio), cioè la ricerca di illeciti favori e raccomandazioni che l'imperatore considerava un fenomeno minaccioso per la generale concordia e dunque da estirpare27. Le carriere militari poi devono svilupparsi e completarsigradatimnei reparti (numeri) di appartenenza e i trasferimenti anticipati da unnumerusad un altro (in genere di livello superiore) sono considerati manifestazioni diambitioe contrari al criterio dellabor,l'imperatore Onorio in modo assai significativo sottolinea che tale fondamentale principio che regge il governo del personale militare è richiesto Dallapublica utilitas28, cioé da un interesse pubblico all'efficienza degli apparati militari che qui, come altrove, deve prlevalere sugli interessi dei singoli29. In altre parole, la legislazione imperiale chiaramente si pone in una posizione di contrasto rispetto a quegli avanzamenti che, particolarmente nella tradizione ecclesiastica, sono chiamatipromotiones "per saltum"30.
Pure considerando più in dettaglio lamilitia civilis(gli apparati burocratici non armati), è agevole rillevare la presenza di medesimi criteri normativi. Anche qui, a fronte di un chiaro sfavore perambitionesesuffragia,si definiscono i percorsi delle carriere pubbliche secondo unordodove si progredisce con l'esperienza e i meriti acquisiti all'interno delle amministrazioni. In tal senso si esprime l'imperatore Costantino accennando al fenomeno della fuga deicurialesverso gli uffici palatini (o provinciali) che permettleva agli stessi senatori dellecivitatesdi sottrarsi aimuneraa loro imposti31, e la compera didignitatese dihonoresda parte deicurialesche non hanno prima ricoperto ruoli nell'amministrazione imperiale è ancora più gravemente sanzionata, poco più di dieci anni dopo, dal figlio di Costantino, l'imperatore Costanzo II32. Per i diversi corpi am ministrativi palatini(scholae),ancora Costanzo II e gli imperatori successivi ribadiscono che la lleva legittima, o comunque privilegiata, per ascendere nelle posizioni amministrative è il lavoro speso con merito nei ruoli inferiori previsti nell'ordo militiae:cio è sancito, per esempio, in ordine agliagentes in rebus(agenti del servizio postale, con competenze investigative) per i quali gli avanzamenti di grado devono avvenire"matricula decurrente"33, e medesimi orientamenti normativi sono riscontrabili nelle amministrazioni municipali per le diverse cure e procuratele ambite dai senatori locali(decuriones)34. Tale rapida rassegna puo concludersi con una costituzione emanata dall'imperatore Zenone verso la fine del V secolo, ma in vigore ancora in epoca giustinianea per essere stata accolta nelCodex repetitae praelectionis. Essa fissa un divieto di carattere generale di"publicorum graduum seriem conturbare"contrastando la condotta di chi, brigando per ricercare favori ("perambitionem velgratiam"),intenda acquisire posizioni spettanti invece all'officialische ha maturato una certa anzianità di servizio35.
RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Il modello che disciplina gli avanzamenti di carriera nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche nel Tardo Impero romano è un modello che risente molto dell'origine militare. Gliofficialessono inquadrati secondo organici rigidamente definiti, i rapporti interni sono fortemente gerarchizzati, per gliofficialesil grado superiore (con i connessi aumenti stipendiali ed eventuali acquisizioni di privilegi) è accessibile solo se hanno effettivamente svolto un servizio, nei tempi previsti, nel grado inferiore: tutto ciò si può legare insieme mettendo in fila tre espressioni usate dalle cancellerie imperiali nella stesura delle numeroselegesin materia:labor, statuta tempora, ordo militiae.Certo, la via maestra lastricata dall'effettiva attivitá lavorativa compiuta nelgradus inferiorpuò essere aggirata, lepromotiones persaltumsi possono conseguire, ma solo con il benestare insindacabile dell'imperatore, l'"arbiter meritorum"36che rilascia formalmente i brevetti di nomina(codicilli)37, se all'origine però dell'investitura imperiale vi sono manovre di carattere corruttivo(ambitiones, suffragia)le conseguenze sono ben diverse: rimozioni dall'ufficio, sanzioni patrimoniali, processi penali.
In un simile quadro, inevitabilmente semplificato ma idoneo - credo - a rappresentare le fondamentali linee di tendenza di un'epoca, qual è lo spazio riconosciuto aimeritache - l'esperienza umana insegna - non sempre si accompagnano allabor?In alcunelegesimperiali, come si è detto, imeritarisultano distinti dallabor,per l'ambito militare il dato emerge con chiarezza nell'editto di Anastasio(monumentum Pergense)da poco pubblicato38, che, trattandosi di un'iscrizione e non di un testo accolto e rimaneggiato in uno deiCodicesufficiali, riflette con maggiore fedeltà il linguaggio della cancelleria tardoimperiale. Possiamo dire quindi che nella mentalitá di quell'epoca non si pensava che imeritasi accompagnassero necessariamente al servizio espletato, e si sarà posto allora un distinto problema di valutazione dell'attività svolta e di individuazione dei soggetti valutatori. E qui viene, a mio giudizio, uno spunto di riflessione dall'osservazione dell'esperienza romana tardoimperiale nella quale, come si è già ricordato39, si è voluto scorgere l'origine delle moderne organizzazioni statali. Certamente la valutazione del merito dovleva essere compiuta di regola dal funzionario posto al vertice dell'ufficio, ma per essa potleva essere determinante anche iliudicium scholae,cioè l'apprezzamento dei colleghi appartenenti al medesimo corpo amministrativo. Cio emerge, per esempio, in relazionea Wadiutor,assistente di più alto grado delMagister officiorum,scelto fra gliagentes in rebus40: è lo stessoMagisterche avanzava la proposta di nomina all'imperatore, ma sulla base di una testimonianza resa da tutto il corpo amministrativo circa l'idoneità del candidato non solo sotto il profilo morale ma anche professionale41.
Ora, nell'ordinamento italiano sono state recentemente introdotte riforme in ordine alle carriere dei pubblici dipendenti che hanno cambiato radicalmente il principio della progressione prima basato in larga misura sull'anzianità di servizio, in particolare nell'art. 18 del Decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) si legge: "Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera"42. Sono stati quindi inseriti decisivi passaggi valutativi in ordine alle capacità professionali dimostrate dall'aspirante alla promozione, nei quali non si è mancato di coinvolgere anche una rappresentanza di colleghi43. E ancora presto per poter dire se tali novità normative hanno migliorato in termini di efficacia ed efficienza l'attività delle pubbliche amministrazioni, ma una previsione puo essere azzardata, credo, alla luce dell'esperienza romana. La possibilitá che un sistema fondato anche sul giudizio dei colleghi d'ufficio, sul"iudicium scholae",abbia successo puo dipendere in fin dei conti Dalla coesione interna dei corpi amministrativi, da unidem sentirein grado di affinare un comune e condiviso metro di valutazione del merito. Nel Tardo Impero esso era probabilmente garantito dall'adozione nellamilitia civilisdel modello dellamilitia armata,storicamente caratterizzata da una forte coesione dei diversi reparti e da spirito di appartenenza44.
La Pubblica Amministrazione dell'Italia odierna evidentemente non dispone più di tale base aggregante, la sfida negli anni futuri sarà dunque quella di ricostruire su fondamenti diversi quell'idem sentireche potrá rendere accettabile e accettata una valutazione del merito financo proveniente dal collega. Una sfida, ad un tempo, culturale e giuridica.
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Notes